Entrata in vigore dell’assicurazione invalidità AI, 1° gennaio 1960

«Invalidität ist ein hartes Schicksal. Zehntausende von Invaliden, die weder privat, noch bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt, noch bei der Militärversicherung, noch bei einer Pensionskasse gegen die drückenden wirtschaftlichen Folgen von Invalidität versichert waren, leben heute in der Schweiz zum Teil in Not, zum Teil in seelisch belastender Abhängigkeit von Verwandten, von gemeinnützigen Institutionen oder von der Armenpflege. Das Fehlen der IV ist daher die grösste sozialpolitische Lücke der schweizerischen Gesetzgebung.»

È con queste parole che, nell’ottobre 1955, l’allora direttore dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali Arnold Saxer diede inizio alla prima seduta della commissione federale di esperti incaricata di introdurre l’assicurazione invalidità.

Il mandato costituzionale per l’istituzione di un'assicurazione vecchiaia e superstiti AVS e di un’assicurazione invalidità AI fu conferito alla Confederazione già nel 1925. Tuttavia, conformemente all’articolo 34quater della Costituzione federale dell’epoca, la priorità fu attribuita all’AVS e l’introduzione dell’AI venne rimandata a un secondo tempo. Dopo l’istituzione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, nel 1947, si intensificarono le richieste per la concretizzazione dell’assicurazione invalidità. Nel 1955 il Partito socialista svizzero PS e il Partito svizzero del lavoro PdL intensificarono la pressione in tal senso, presentando ciascuno un’iniziativa popolare finalizzata ad attuare finalmente anche l’AI.

La commissione federale di esperti costituita nell’estate 1955 per introdurre l’assicurazione invalidità presentò il suo voluminoso rapporto conclusivo già il 30 novembre 1956. Neanche un anno dopo, il 30 ottobre 1957, si chiuse la procedura di consultazione: tutti i pareri presentati dagli enti consultati furono sostanzialmente favorevoli all’istituzione dell’AI.

Nell’estate del 1959, soltanto cinque anni dopo la costituzione della commissione peritale, il Consiglio federale e il Parlamento portarono a termine i lavori e le deliberazioni concernenti la «legge federale su l’assicurazione per l’invalidità»; sia il PS che il PdL ritirarono quindi le loro iniziative parlamentari.

La nuova legge entrò in vigore il 1° gennaio 1960. Nella prima parte erano disciplinati l’obbligo contributivo, le prestazioni – ossia le rendite d’invalidità, i provvedimenti per l’integrazione professionale e il diritto ai mezzi ausiliari – e l’organizzazione dell’AI (incluse le commissioni AI e gli uffici regionali). Nella seconda e terza parte figuravano disposizioni sulla promozione dell’aiuto agli invalidi e sul finanziamento da parte degli assicurati, dei datori di lavoro e della Confederazione. Nella quarta parte erano contenute le disposizioni finali e transitorie.

Lo sviluppo dell’AI fu rapido e importante: in meno di 50 anni, le entrate e le uscite sono passate, rispettivamente, da 102,4 e 52,7 milioni nel 1960 a 8161,7 e 9524,1 milioni di franchi nel 2008.

Qui a lato sono proposti alcuni documenti inerenti alla procedura di consultazione e ai lavori svolti dalla commissione all’epoca che danno un’idea dell’iter legislativo svizzero. I documenti sono liberamente accessibili al pubblico, anche in versione originale, nelle sale di lettura dell’Archivio federale svizzero. Il messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale del 24 ottobre 1958 concernente il disegno di una legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (FF II 1958 1161–1348, in francese) e la legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (FF I 1959 1511–1536, in francese) sono consultabili sul sito Internet dell’Archivio federale svizzero.

Documenti

(1) Auszug aus dem Anhang zum Protokoll der ersten Sitzung der Eidgenössischen Expertenkommission für die Einführung der Invalidenversicherung, 31. Oktober 1955
in: E 3340 (B), 1987/62, Az. 341.12, Sitzungsakten (Teil 2), Bd. 181.

(2) Schreiben der Pro Infirmis an den Direktor des Bundesamts für Sozialversicherung betreffend Konferenz der Expertenkommission, 30. Januar 1956
in: E 3340 (B), 1987/62, Az. 380/P2, Pro Infirmis (Laufende Korrespondenz Teil 1), Bd. 325.

(3) Plan de l'assurance-invalidité de la commission fédérale d'experts pour l'introduction de l'assurance-invalidité, 17 novembre 1956
in: E 3340 (B), 1987/62, Az. 310.12, Richtlinien und Grundsätze, Bd. 111.

(4) Schreiben der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter in die Volkswirtschaft an den Direktor des Bundesamts für Sozialversicherung betreffend Invalidenversicherung, 23. Januar 1959
in: E 3340 (B), 1987/62, Az. 311.115.12, Nationalrätliche Kommission: Zweite Tagung vom 27.1. bis 29.1.1959 in Davos, Bd. 116.

(5) Schreiben der Verbindung der Schweizer Ärzte an den Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern betreffend Invaliditätsgrad, 23. März 1959
in: E 3340 (B), 1987/62, Az. 311.115.22, Ständerätliche Kommission, Bd. 116.

(6) Bundesratsbeschluss über die Einführung der Invalidenversicherung, 13. Oktober 1959
in: E 3340 (B), 1987/62, Az. 314.21, BRB über Massnahmen zur Einführung der IV, Bd. 120.

(7) Pressemitteilung des Bundesamts für Sozialversicherung zum Inkrafttreten der Invalidenversicherung, 31. Dezember 1959
in: E 3340 (B), 1987/62, Az. 310.02, Vorbereitungsmassnahmen für die Einführung der IV, Bd. 111.

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