Inizio della costruzione delle strade nazionali in Svizzera, 6 luglio 1958

In concomitanza con la riorganizzazione delle finanze federali nel corso dei primi anni ’50 è stata esaminata anche la politica delle costruzioni stradali della Confederazione. Partendo dal presupposto che „l’ampliamento della rete stradale svizzera sia diventata una questione urgente ed attuale“ – secondo l’affermazione del Consigliere federale contenuta in una relazione per l'Assemblea federale – il Dipartimento dell’interno e il Dipartimento delle finanze e delle dogane hanno istituito delle commissioni per la valutazione della situazione e per avviare dei lavori di pianificazione, considerati urgenti visto che il numero delle autovetture tra il 1948 e il 1952 era aumentato da 105'954 a 187'879. (Confronto: oggi sono ammesse 3'955’787 autovetture sulle strade svizzere.)

Nello stesso periodo di tempo, il 6 febbraio 1956 è stata presentata un’iniziativa con 203’138 firme avente lo scopo di affidare alla Confederazione il compito di incentivare l’ampliamento delle strade di interesse della Confederazione, nonché di garantire la costruzione di quest’ultime. Contemporaneamente il Comitato d’iniziativa ha ordinato di cedere ai cantoni con capacità finanziaria ridotta, un decimo dell’intero rendimento netto dei dazi sui carburanti.

In seguito però, nonostante fosse stata accordata all’iniziativa la possibilità di proporre una variante che permettesse di rispondere alle domande ancora aperte, il Consiglio federale ritenne poco chiara sia la delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni sia gli impegni finanziari proposti. Così su queste basi il controprogetto della commissione di pianificazione per una revisione parziale della Costituzione federale svizzera è stato mutato in un controprogetto all’iniziativa. Con il decreto del 21 marzo 1958, l’assemblea federale ha raccomandato ad elettori e cantoni di rifiutare l’iniziativa e di accettare la controproposta.

Il 6 luglio 1958 il controprogetto è stato accettato con 515’396 contro 91'238 voti e con 21 cantoni a favore ed 1 contro. Approvando i nuovi articoli 36bis, 36ter e 37 della Costituzione federale svizzera, è stato assegnato alla Confederazione il compito di garantire la realizzazione e l’utilizzo di una rete di strade nazionali.

I documenti selezionati mostrano alcuni aspetti delle discussioni e dei lavori all’interno dell’Amministrazione federale. Sono accessibili gratuitamente e possono essere consultati nelle sale di lettura dell’Archivio federale svizzero anche in versione originale. Le relazioni e decisioni sopra citate possono essere richiamate sotto:

Documents

(1) Schreiben des Eidgenössischen Militärdepartements an den Chef des Eidgenössischen Departements des Innern, 30. November 1959
in: E 3212 (B) 1974/96, Az. 107.19, Festlegung des Nationalstrassennetzes August - Dezember 1959, Bd. 30.

(2) La planification du réseau suisse des routes nationales, Rapport final, cinquième parti, Les répercussions des autoroutes sur l'économie nationale, Berne 1959.
dans: E 3212 (B) 1982/17, vol. 2.

(3) Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni, Sezione Strade Nazionali, Autostrada Chiasso - San Gottardo, Tabelle e Grafici comparativi della Situazione finanziaria dei cantoni, 16 luglio 1960
in: E 3212 (B) 1973/55, Az. 128, N2, 1959-1960, vol. 128.

(4) Schreiben der Generaldirektion der Schweizerischen Bundesbahnen an das Eidgenössische Amt für Strassen- und Flussbau, 15. Dezember 1960
in: E 3212 (B) 1973/55, Az. 128, N2, 1959-1960, Bd. 128.

Ulteriori informazioni

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