Legge federale del 23 dicembre 1959 su l’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni

„Unser Rückstand auf diesem Gebiet im Vergleich zu den führenden Atommächten soll so rasch wie möglich wettgemacht werden. Namhafte Bundesmittel sind zu diesem Zweck eingesetzt worden und weitere werden sich als notwendig erweisen. Es erscheint daher wünschbar, dass die Grundsätze für die staatliche Unterstützung auf diesem Gebiet auch in einem Gesetz festgelegt werden.“

È con queste parole che nel messaggio dell’8 dicembre 1958 concernente la legge sull’energia nucleare il Consiglio federale sottolineò l’urgenza di disciplinare a livello federale l’uso dell’energia atomica.

La promozione della ricerca e della formazione nel settore nucleare prevista nella legge del 1959 suscitò ampi consensi, mentre il problema delle scorie radioattive non venne ritenuto prioritario dal Governo e non trovò quindi spazio nell’atto normativo. Due punti in particolare diedero adito a discussioni: la questione della procedura di autorizzazione e la limitazione della responsabilità dell’esercente, vista come uno strumento per promuovere indirettamente l’energia nucleare.

Su impulso delle associazioni economiche e di quelle del settore energetico, alla Confederazione fu conferito soltanto un diritto di vigilanza e di svolgimento dei controlli di polizia. Secondo il Consiglio federale, affinché lo sviluppo economico dell’energia atomica fosse lasciato all’iniziativa privata, il rilascio dell’autorizzazione di costruzione ed esercizio di un impianto nucleare doveva essere vincolato «unicamente» al rispetto delle disposizioni di legge. Per motivi di politica economica si rinunciò quindi a statalizzare la produzione di energia atomica o a integrarla in un sistema di concessioni.

Contro il parere di una serie di esperti in diritto, la responsabilità civile dell’esercente di un impianto nucleare fu limitata, in caso di grandi sinistri, a 40 milioni di franchi. L’onere dell’indennizzo di questi danni era così lasciato, secondo l’associazione delle imprese svizzere produttrici di elettricità, all’ente pubblico (tramite fondi per le catastrofi, mezzi statali ecc.).

La legge sull’energia nucleare, focalizzata primariamente sulla promozione di questa tecnologia, non incontrò praticamente opposizione. La richiesta di alcune associazioni di promuovere in misura analoga le energie alternative, come quella solare, restò inascoltata per lungo tempo.

Scaduto inutilizzato il termine di referendum, la legge federale del 23 dicembre 1959 su l’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni entrò in vigore il 1° giugno 1960.

Qui a lato sono proposti alcuni documenti inerenti alla procedura di consultazione e ai lavori svolti dalla commissione all’epoca che danno un’idea dell’iter legislativo svizzero. I documenti sono liberamente accessibili al pubblico, anche in versione originale, nelle sale di lettura dell’Archivio federale svizzero. Il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 1958 concernente il disegno di una legge federale su l’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (FF II 1958 1549–1612, in francese) è consultabile sul sito Internet dell’Archivio federale svizzero.

Documenti

(1) Begleitschreiben des Eidgenössischen Politischen Departements zum Entwurf zu einem Bundes-gesetz über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz an die schweizeri-schen Spitzenverbände
in: E 8190 (B)-01, 1990/199, Az. 210.10, Atomgesetz, Bundesrat, Botschaft und diverse Entwürfe für ein Atomgesetz, Bd. 30.

(2) Stellungnahme des Verbands schweizerischer Elektrizitätswerke zum Gesetzesentwurf über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz, 30. September 1957
in: E 8190 (B)-01, 1990/199, Az. 210.10, Atomgesetz, Bundesrat, Botschaft und diverse Entwürfe für ein Atomgesetz, Bd. 30.

(3) Stellungnahme des Schweizer Zweigs der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit zum Gesetzesentwurf über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz, 15. No-vember 1957
in: E 8190 (B)-01, 1990/199, Az. 210.10, Atomgesetz, Bundesrat, Botschaft und diverse Entwürfe für ein Atomgesetz, Bd. 30.

(4) Synopsis der Vernehmlassung der Kantonsregierungen und der Spitzenverbände zum Gesetzes-entwurf über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz, 18. November 1957
in: E 8190 (B)-01, 1990/199, Az. 210.10, Atomgesetz, Bundesrat, Botschaft und diverse Entwürfe für ein Atomgesetz, Bd. 30.

(5) Resolution und Protest des Zürcher Vereins gegen die Vivisektion und für allgemeinen Tierschutz betreffend Bau und Betrieb von Atomreaktoren, 22. März 1959
in: E 8190 (B)-01, 1990/199, Az. 210.10, Atomgesetz, Bundesrat, Botschaft und diverse Entwürfe für ein Atomgesetz, Bd. 30.

(6) Le Conseil Fédéral Suisse à la Commission du Conseil national chargée d'examiner le projet de loi sur les questions atomiques, 26. Juni 1959
in: E 8190 (B)-01, 1990/199, Az. 210.10, Atomgesetz, Bundesrat, Botschaft und diverse Entwürfe für ein Atomgesetz, Bd. 30.

Ulteriori informazioni

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